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[1]Il ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere in servizio n. 23 impiegati straordinari in aumento al personale di ruolo assistente, tecnico e subalterno, delle universita' e degli istituti d'istruzione superiore del Regno, dal 16 ottobre 1911 al 15 ottobre 1912, con la retribuzione mensile di complessive L. 2483,31.

[2]Essi potranno essere confermati o sostituiti fino a che non sara' compiuta la revisione delle tabelle, stabilita dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, e prorogata dalla legge 21 luglio 1911, n. 800.

[3]La spesa gravera' sul bilancio del ministero della pubblica istruzione, al cap. n. 148 dell'esercizio finanziario 1911-912 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 4 aprile 1912.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Tedesco.

[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 10 aprile 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-04-04;259~art5 · fonte del testo

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