Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1912 al 16 dicembre 2009. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi saranno imputati, dapprima sul fondo dei residui fino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui vengono disposti, sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti.
tolto: Qualora, alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti in conto residui non esaurisse il complessivo fondo dei residui medesimi, vi si imputera' una parte dei pagamenti imputati alla competenza, sino al totale esaurimento di esso fondo.
tolto: Cap. n. 37. «Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487)».
tolto: Cap. n. 156. «RR. universita' ed altri istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima».
tolto: Cap. n. 165. «Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima».
tolto: Cap. n. 211. «Musei, gallerie, scavi di antichita' e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-04-04;259~art4 · fonte del testo
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