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[1]I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi saranno imputati, dapprima sul fondo dei residui fino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui vengono disposti, sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti.
[2]Qualora, alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti in conto residui non esaurisse il complessivo fondo dei residui medesimi, vi si imputera' una parte dei pagamenti imputati alla competenza, sino al totale esaurimento di esso fondo.
[3]Cap. n. 37. «Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487)».
[4]Cap. n. 156. «RR. universita' ed altri istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima».
[5]Cap. n. 165. «Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224 e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima».
[6]Cap. n. 211. «Musei, gallerie, scavi di antichita' e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)».
Testo in vigore dal 10 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
