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[1]Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti:
[2]1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165.
[3]Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.
[4]2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri.
[5]Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.
[6]3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]Sidney Sonnino.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 8 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
