Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. 324 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti:

tolto: 1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165.

tolto: Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.

tolto: 2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma diL. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri.

tolto: Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari.

tolto: 3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 4 agosto 1895.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: UMBERTO.

tolto: Sidney Sonnino.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1895-08-04;469~art2 · fonte del testo

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