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[1]E' revocata, a cominciare dall'esercizio 1894-1895, la sospensione degli articoli 8, 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sospensione che fu stabilita con l'articolo 6 della legge di bilancio 14 aprile 1891 n. 153.
[2]Il totale pero' delle assegnazioni a favore del bilancio consolidato dell'amministrazione carceraria resta stabilito, fino a nuova disposizione legislativa, nella somma di 28 milioni di lire.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Roma, addi' 7 giugno 1894.
[5]UMBERTO.
[6]SIDNEY-SONNINO.
[7]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 9 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
