Art. 4
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[1]Durante la vacanza delle parrocchie provviste di antichi assegni erariali o di indennita' di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, saranno dati assegni corrisposti direttamente agli economi spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di L. 360 annue. 11 di piu' sara' pagato all'Economato dei benefizi vacanti.
[2]Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alle L. 360 annue, la differenza, fino a raggiungere detta somma dovuta all'economo spirituale, sara' a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, sempreche' il reddito complessivo del beneficio parrocchiale non ecceda le annue L. 900 nette, fissato nella legge 4 giugno 1899, n. 191.
[3]Quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'economo spirituale sara' corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno in ragione di annue L. 360.
[4]Oltre quanto e' sopra disposto, in tutti i casi, agli economi spirituali sara' pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di Culto, a'termini dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
[5]Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1901.
[6]Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1900.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]CHIMIRRI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 settembre 1919, n. 1764, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A datare dal 1° luglio 1919 sara' elevato fino a L. 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario non eccedente le annue L. 900 nette fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191".
Il Regio D.L. 2 febbraio 1922, n. 164, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sara' elevato da L. 500 a L. 1000 l'onorario annuo che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde, nei casi previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie, aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191".
Testo in vigore dal 14 marzo 1922 al 1 aprile 1925
