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[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del Regio decreto 23 agosto 1890 n. 7078, che regola la esecuzione della legge 2 luglio 1890 n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L.29,091,461,06, la quale, insieme a quella di L 908,538,94 di quote di concorso dei Comuni e delle Provincie, corrisponde alla spesa di L. 30,000,000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885 n. 3048; 24 luglio 1887 n. 4785; 20 luglio 1888 n. 5550; 20 luglio 1890 n. 7008 e 10 aprile 1892 n. 185.
[2]La facolta' accordata al Governo con l'articolo 8 della legge 14 aprile 1891 n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, e' continuata anche nell'esercizio finanziario 1892-93 per la suddetta somma di lire 29,091,461.06.
[3]Nel rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.
[4]Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si potranno rappresentare da un certificate del tesoro, fino al momento della loro emissione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 21 febbraio 1894, n. 50, convertito senza modificazioni dalla L. 22 luglio 1894, n. 339, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le disposizioni [...] dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314".
Testo in vigore dal 8 marzo 1894 al 16 dicembre 2009
