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[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del Regio decreto 23 agosto 1890 n. 7078, che regola la esecuzione della legge 2 luglio 1890 n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L.29,091,461,06, la quale, insieme a quella di L 908,538,94 di quote di concorso dei Comuni e delle Provincie, corrisponde alla spesa di L. 30,000,000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885 n. 3048; 24 luglio 1887 n. 4785; 20 luglio 1888 n. 5550; 20 luglio 1890 n. 7008 e 10 aprile 1892 n. 185.
[2]La facolta' accordata al Governo con l'articolo 8 della legge 14 aprile 1891 n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, e' continuata anche nell'esercizio finanziario 1892-93 per la suddetta somma di lire 29,091,461.06.
[3]Nel rendiconto generale consuntivo della amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.
[4]Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato si potranno rappresentare da un certificate del tesoro, fino al momento della loro emissione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1893 al 8 marzo 1894
