Art. 2 (Schema di convenzione)
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[1]Il comune di Torino destinera' la predetta parte dell'edificio, cedutagli dallo Stato, a sede della propria Biblioteca civica; e non potra' mutare tale destinazione se non col preventivo consenso del Governo.
[2]Il comune di Torino eseguira' a sue spesa le opere di adattamento all'uopo necessarie coordinandole a quelle che a termini delle disposizioni della citata convenzione 18 aprile 1908 dovranno essere eseguite nella restante parte del palazzo del Debito pubblico per la sistemazione della Biblioteca nazionale.
[3]A spese del Comune saranno pure eseguite le opere di chiusura e di separazione dei locali ceduti da quelli riservati allo Stato per la Biblioteca nazionale.
Testo in vigore dal 28 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
