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[1]Dalla data della promulgazione della presente legge in avanti e' vietato a tutte le Amministrazioni governative di assumere in servizio impiegati straordinari di qualsiasi specie e comunque retribuiti a carico del bilancio dello Stato, salvo nel caso di lavori di carattere puramente straordinario per sopravvenienze eccezionali alle quali sia dimostrato di non potervi sopperire col personale delle Amministrazioni competenti.
[2]In tale circostanza l'assunzione in servizio di impiegati avventizi e' da stabilirsi con decreto Reale su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto coi Ministri cui si riferisce il relativo servizio, e deve essere fatta allo scopo esclusivo di determinati lavori straordinari, cessati i quali gli avventizi si intendono licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.
[3]La Corte dei conti non potra' ammettere a registrazione e a discarico i pagamenti per retribuzioni o compensi a personale straordinario che non trovavasi in servizio alla data della promulgazione della presente legge, e salvo la detta eccezione.
[4]Verificandosi la necessita' di assunzione di avventizi contemplata nel presente articolo, verranno preferiti gli straordinari licenziati in precedenza per cessazione o riduzione di lavoro. In caso di concorso per assunzione di nuovo personale d'ordine, a parita' di merito, saranno preferiti gli straordinari in servizio.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferme, in quanto applicabili, le altre disposizioni dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le conferme, le sostituzioni e le cessazioni dal servizio concernenti il personale straordinario, di qualsiasi specie e comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato, avranno luogo con decreti del ministro del tesoro emanati di concerto coi vari ministri".
Regio Decreto 21 gennaio 1923, n. 196
3Il Regio Decreto 21 gennaio 1923, n. 196, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale deroga di quanto e' disposto dall'art. 1 del R. decreto 8 ottobre 1894, n. 449 e dal decreto-legge Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, la assunzione, la sostituzione e la licenza dal servizio degli ufficiali, degli impiegati e degli agenti subalterni avventizi avranno luogo mediante decreti del Ministro delle finanze, i quali potranno anche essere sottoscritti dal sottosegretario di Stato per l'assistenza miliare e le pensioni di guerra, per delegazione del Ministro predetto".
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 615
4Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 615, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale deroga di quanto e' disposto dal decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1917, n. 17, l'assunzione, la sostituzione e il licenziamento dal servizio degli ufficiali, degli impiegati e degli agenti subalterni avventizi avranno luogo mediante decreti del Ministro delle finanze".
Testo in vigore dal 17 aprile 1923 al 16 dicembre 2009
