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[1]Dalla data della promulgazione della presente legge in avanti e' vietato a tutte le Amministrazioni governative di assumere in servizio impiegati straordinari di qualsiasi specie e comunque retribuiti a carico del bilancio dello Stato, salvo nel caso di lavori di carattere puramente straordinario per sopravvenienze eccezionali alle quali sia dimostrato di non potervi sopperire col personale delle Amministrazioni competenti.
[2]In tale circostanza l'assunzione in servizio di impiegati avventizi e' da stabilirsi con decreto Reale su proposta del Ministro del Tesoro, di concerto coi Ministri cui si riferisce il relativo servizio, e deve essere fatta allo scopo esclusivo di determinati lavori straordinari, cessati i quali gli avventizi si intendono licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.
[3]La Corte dei conti non potra' ammettere a registrazione e a discarico i pagamenti per retribuzioni o compensi a personale straordinario che non trovavasi in servizio alla data della promulgazione della presente legge, e salvo la detta eccezione.
[4]Verificandosi la necessita' di assunzione di avventizi contemplata nel presente articolo, verranno preferiti gli straordinari licenziati in precedenza per cessazione o riduzione di lavoro. In caso di concorso per assunzione di nuovo personale d'ordine, a parita' di merito, saranno preferiti gli straordinari in servizio.
[5]Le norme ed i requisiti in ambedue i casi saranno stabiliti per decreto Reale sopra proposta del Ministro competente e del Ministro del Tesoro.
Testo in vigore dal 11 giugno 1897 al 30 gennaio 1917
