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((Sono convalidati i decreti Reali, coi quali, durante l'esercizio, vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fendo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicato nelle annesse tabelle C e D, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª))).
Testo in vigore dal 3 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
