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Sono convalidati i decreti Reali, coi quali, durante l'esercizio, vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nelle annesse tabelle C e D, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 30 luglio 1895 al 3 agosto 1895
