Art. 2 (Allegato B)
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[1]La Banca medesima prelevera' sull'ammontare complessivo dei detti frutti le somme necessarie per corrispondere al tesoro dello Stato, a titolo di tassa normale sulla circolazione dei biglietti e di partecipazione agli utili ripartibili dell'Istituto, un'annualita' di L. 1,200,000 per l'anno solare 1906 e un'annualita' di L. 1,400,000 per ciascuno degli anni 1907 e 1908, nelle quali annualita' s'intendono computati lo abbuono di cui all'art. 24 e l' esenzione prevista dall'art. 79 del testo unico predetto, e rimane impregiudicata l'eventuale applicazione delle maggiori tasse stabilite dall'art. 23 del testo medesimo.
[2]Nei bilanci della Banca d'Italia sara' conteggiata la somma dovuta per tassa di circolazione, secondo i citati articoli 66 e 67 del testo unico delle leggi bancarie, e, cioe', con le aliquote di cent. 25 per gli anni 1906 e 1907, di cent. 10 per il 1908, tenuto conto delle altre disposizioni di legge riguardanti le liquidazioni della tassa.
[3]La differenza fra l'ammontare della tassa cosi' determinata e le somme di L. 1,200,000 e di L. 1,400,000, rispettivamente, sara' considerata come partecipazione dello Stato agli utili netti ripartibili dell'Istituto, in relazione all'anticipato uso dei frutti degli accantonamenti per la formazione dell'utile ripartibile agli azionisti della Banca per gli esercizi 1907 e 1908.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009
