Art. 1 (Allegato B)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1907 al 16 dicembre 2009. 965 parole tolte, 22 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Convenzione fra il Governo e la Banca d'Italia.
tolto: Questo giorno ventisei del mese di novembre dell'anno 1907, in Roma, nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano rappresentato dal ministro del tesoro avv. Paolo Carcano, dal ministro delle finanze avv. Pietro Lacava e la Banca d'Italia, rappresentata dal cav. G. Cr. Bonaldo Stringher, direttore generale, e dai signori comm. Tommaso Bertarelli, presidente del Consiglio superiore, cav. Giustino Bosio e comm. Giovanni Donn, vice-presidenti, comm. avv. Giovanni Castelli della Vinca segretario, comm. ing. Francesco Ceriana e conto comm. avv. Riccardo Rocca, consiglieri della Banca medesima;
tolto: Premesso che da tempo tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia verte una questione sulla interpretazione dell'art. 66 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione riguardo alla riduzione della tassa di circolazione a 25 centesimi per ogni 100 lire di biglietti del detto Istituto, questione che potra' sorgere in seguito anche riguardo alla riduzione a cent. 10 per ogni 100 lire di biglietti, ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico;
tolto: Premesso che l'origine della vertenza deriva dal fatto che il Ministero delle finanze, in base anche ad una decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, in una questione analoga surta tra il Ministero del tesoro e il Banco di Sicilia, opina che l'accennata riduzione di tassa non possa concedersi se non nel caso che la riduzione delle immobilizzazioni sia avvenuta per effettiva liquidazione di esse, escluso il pareggiamento col fondo accantonato per disposizione di legge agli scopi della mobilizzazione obbligatoria, mentre la Banca d'Italia ritiene che, per la lettera e lo spirito delle disposizioni contenute nei citati articoli, i quali corrispondono ad accordi consacrati nella Convenzione tra il Governo e la Banca del 28 novembre 1896, non possa contrastarsi ad essa il diritto alla riduzione della tassa in base allo stato attuale delle immobilizzazioni risultante dalle situazioni ufficiali in lire 84,369,401.81 al 31 dicembre 1905 e in L. 66,120,083.96 al 31 dicembre 1906, al netto dell'accantonamento;
tolto: Premesso che la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, sentita sull'importante questione ai termini dell'art. 1 del R. decreto 1° giugno 1897, n. 211, ha espresso l'avviso che sia applicabile in linea equitativa la disposizione dell'art. 66 del citato testo unico, circa la riduzione della tassa di circolazione, cio' che condurrebbe a seguire lo stesso criterio per l'applicazione dell'art. 67 del testo medesimo;
tolto: Ritenuto che secondo l'ultima situazione ufficiale della Banca (10 novembre corrente) il valore di bilancio delle dette partite immobilizzate e' ridotto aL. 50,791,000 e l'Istituto dimostra che il conto delle dette immobilita' sara' ridotto a fine d'anno (comprendendo l'accantonamento di 6 milioni dell'esercizio in corso) a meno di lire 42 milioni;
tolto: Ritenuto, infine, che l'ammontare complessivo della massa di rispetto dell' Istituto alla chiusura dell'esercizio corrente ascendera' a oltre 46,500,000 lire, e che il credito liquido residuo verso la Societa' per il risanamento di Napoli (compresa la parte della Banca romana in liquidazione) considerato dall'alinea dell'art. 6 della legge 7 luglio 1902, n. 290, per dedurlo dalle partite immobilizzate da liquidare entro il 1908, ammontera', al 31 dicembre prossimo, intorno a L. 42,000,000; per guisa che si potranno ritenere esaurite nell'anno 1907 le liquidazioni che la Banca dovrebbe compiere per legge al 31 dicembre 1908;
tolto: Considerando:
tolto: Che, secondo la tesi sostenuta dalla Banca d'Italia, la tassa per la circolazione dei biglietti della Banca medesima per l'anno 1906 sarebbe di lire 300,000 circa (a prescindere dalla somma di lire 2,548,366.72, pagate al tesoro in conto interessi sul fondo lasciato nelle casse dell'Istituto come tesoriere provinciale, attenuante l'ammontare della circolazione tassabile);
tolto: Che facendo, secondo lo stesso criterio, la liquidazione della tassa per la circolazione dei biglietti nell'anno 1907 (a prescindere dalla tassa straordinaria sulla circolazione eccedente il limite normale, tassa da pagarsi in ogni caso), la tassa normale darebbe alla finanza in quest'anno un reddito di circa mezzo milione di lire;
tolto: Che se poi, in ipotesi, per sentenza del magistrato ordinario, fosse riconosciuto applicabile il disposto letterale dell'art. 67 del citato testo unico di legge, corrispondente all'art. 16 della Convenzione fra Stato e Banca del di 28 novembre 1896, la Banca d'Italia potrebbe trovarsi in condizioni di godere sin dal 1908 della riduzione della tassa a soli 10 centesimi per ogni 100 lire per tutta la sua circolazione scoperta; mentre lo Stato, perdurando l'accantonamento dei 6 milioni e dei frutti degli accantonamenti gia' fatti anche rispetto all'esercizio prossimo 1908, non avrebbe modo di partecipare agli utili ripartibili dell'Istituto, i quali debbonsi fissare, a tenore degli accordi approvati per legge, al netto degli accantonamenti;
tolto: Che le condizioni accertate del patrimonio della Banca d'Italia sono di gia' tali da poter consentire, senza verun pericolo, qualche sollecito temperamento nell'applicazione di quella parte della legge sugli Istituti di emissione che riguarda l'obbligo degli annuali accantonamenti sino a tutto l'anno 1908;
tolto: Considerando, infine, che, in questa occasione, lo Stato puo' domandare alla Banca la rinuncia ad una parte degli impieghi facoltativi in titoli ad essa concessi dalla Convenzione 28 novembre 1896, e di consolidare una parte delle riserve in oro e argento aumentate negli ultimi anni, portando da 300 a 400 milioni la riserva irriducibile, nonostante qualsiasi riduzione nella circolazione dei biglietti, convenendo altresi' con la Banca anticipazioni di favore per eventuali bisogni della Cassa dei depositi e prestiti;
tolto: A modificazione o in aggiunta degli accordi fissati con le Convenzioni 30 ottobre 1894 e 28 novembre 1896, si conviene quanto appresso:
tolto: Art. 1.
tolto: La Banca d'Italia avra' facolta' di disporre dei frutti delle somme accantonate, onde tratta la seconda parte dell'art. 53 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, nella formazione dei suoi bilanci per gli esercizi 1907 e 1908 agli effetti degli utili notti ripartibili.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804~allegato-b-art1 · fonte del testo
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