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[1]La somma cosi' anticipata verra' dallo Stato rimborsata alla Provincia ed al Comune senza interessi pendente mora, con rate eguali annue di lire 30,030 cadauna pei 19 anni 1897-1915 comprensivamente e senza interruzione e con lire 5,000 a pagarsi nel 1916.
[2]La scadenza del pagamento di ciascuna rata sara' al 1° luglio di ogni anno a cominciare dal 1897 ed i mandati saranno spediti a favore della Provincia per un terzo di ciascuna rata e per due terzi a favore del Comune senza detrazione alcuna sotto nessun titolo d'imposta o peso qualsiasi presente o futuro.
[3]Le rate non pagate alla scadenza non incomincieranno a produrre l'interesse legale a favore delle Amministrazioni creditrici se non trascorsi tre mesi dalla scadenza stessa.
[4]Qualora la spesa risulti inferiore al preventivo, sara' corrispondentemente ridotto il debito dello Stato verso le due Amministrazioni che ne avranno anticipati i fondi. Non ai fara' pero' alcuna riduzione nelle singole rate di rimborso, ciascuna delle quali resta sempre nella misura di lire 30,000; ma la minore spesa verra' compensata mediante la soppressione dell'ultima o delle ultime rate e la corrispondente riduzione di quella che precede immediatamente le rate soppresse.
Testo in vigore dal 3 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
