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Quando nel corso dei lavori fosse riconosciuta l'assoluta necessita' di dare maggiore sviluppo a qualche categoria di lavori, o quando occorrano casi impensati che richiedano nuove spese, vi si provvedera' facendo le opportune riduzioni nelle opere come sopra elencate, in modo che per nessuna ragione la spesa complessiva stabilita per ciascun Istituto possa essere superata.
Testo in vigore dal 3 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
