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Le opere e provviste tutte saranno eseguite a cura e sotto la immediata ed esclusiva direzione e responsabilita' del Comune di Torino e col controllo della Provincia, con quelle modalita', imprese e provveditori che saranno scelti, salvo le sanzioni prefettizie di cui nella legge comunale e provinciale, nell'interesse della piu' pronta e migliore esecuzione. Il rettore della Universita' come capo dell'Ateneo e quale rappresentante del Governo, vigilira' perche' tutte le opere e provviste siano eseguite in perfetta conformita' agli elenchi annessi alla presente convenzione, ed alle richieste, in base alle quali furono compilati gli elenchi stessi. E la Provincia ed il Comune provvederanno ratealmente a misura del bisogno, alla anticipazione della terza parte e di due terze parti rispettivamente dei singoli stanziamenti componenti la predetta somma di lire 575,000 a semplice richiesta del Comune ed a presentazione degli stati di avanzamento dei lavori o dei deconti parziali che verranno a mano a mano redatti dalla Direzione dei lavori.
Testo in vigore dal 3 agosto 1896 al 16 dicembre 2009
