Art. 4 (Convenzione Tuoro Chiusi)
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Emanata la legge di approvazione del presente contratto, si procedera' dai delegati del Governo, in contraddittorio dei delegati della provincia, e con intervento dell'Amministrazione delle Ferrovie Romane, alla presa di possesso e consegna della linea ceduta e dei suoi accessori, compilando i relativi stati di consistenza e gli inventari di tutto quanto per effetto della pattuita cessione deve passare in proprieta' del Governo.
Testo in vigore dal 25 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
