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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 1059 parole tolte, 24 parole aggiunte in 25 capoversi.

Convenzione tolto: pel riscatto della strada ferrata da Tuoro a Chiusi.

tolto: L'anno 1881 il di' 16 del mese di novembre in Roma ed in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici;

tolto: Premesso:

tolto: Che con legge del 29 giugno 1873, n. 1460 (Serie 2ª), il Governo fu autorizzato a fare, per decreto Reale, la concessione di una strada ferrata da Tuoro a Chiusi per la congiunzione della linea Aretina colla centrale Toscana, sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche, ed assumendone il concessionario a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l'esercizio senza concorso, sovvenzione o garanzia di sorta alcuna per parte dello Stato;

tolto: Che all'articolo 4 di detta legge fu stabilito che il Governo potra' riscattare la linea in ogni tempo ed a suo beneplacito rimborsandone ai concessionari la sola effettiva spesa di costo da non eccedere pero' le lire 2,600,000;

tolto: Che quando il riscatto avvenga dopo 5 anni dalla attivazione della linea il Governo potra' farlo secondo le norme stabilite dall'articolo 284 della legge sui lavori pubblici;

tolto: Che mediante convenzione del 24 novembre 1873, approvata con Regio decreto del 19 marzo 1874, n. 1886 (Serie 2ª), fu accordata alla provincia dell'Umbria la concessione della costruzione e dell'esercizio della detta ferrovia da Tuoro a Chiusi;

tolto: Che all'articolo 4 del capitolato annesso alla detta convenzione fu stabilito il termine di diciotto mesi, da decorrere dal giorno dell'approvazione di essa, per l'ultimazione dei lavori e per tutte le provviste necessarie perche' la linea entro il detto termine potesse essere aperta all'esercizio pei trasporti a grande e piccola velocita';

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: Che all'articolo 15 del detto capitolato fu assunto dal concessionario l'obbligo di fornire le stazioni di tutte le fabbriche e stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza e regolarita' del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso e di deposito non che di tutti i mobili necessari e di un orologio collocato in modo visibile dal pubblico;

tolto: Che all'articolo 38 del ripetuto capitolato fu convertita in patto contrattuale la disposizione dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1873, cioe' che in caso di riscatto da farsi a beneplacito del Governo in ogni tempo, non dovra' essere rimborsata alla provincia concessionaria che la sola spesa di costo da non eccedere le lire 2,600,000.

tolto: Che all'art. 39 del capitolato fu convenuto che gli oggetti mobili e le provviste indicate nell'art. 249 della legge sui lavori pubblici, cioe' macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilio delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi, utensili ed altro verranno rilevati dal Governo, purche' riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, a prezzo risultante dalla stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso rimessa a giudizio di arbitri;

tolto: Che il materiale mobile per l'esercizio della strada appartenendo all'Amministrazione delle Ferrovie Romane, non si tratterebbe, nel caso concreto, di applicare le disposizioni dell'art. 39 che ai mobili nelle stazioni e fabbricati annessi;

tolto: Che mediante convenzione del 5 marzo 1874 fra la provincia dell'Umbria e la Societa' delle Strade Ferrate Romane fu stabilito che l'esercizio della linea da Tuoro a Chiusi doveva essere assunto dalla Societa' predetta, o suoi aventi causa, per conto ed interesse della provincia dell'Umbria, ai patti e dietro i corrispettivi da convenirsi fra le parti, ed in caso di disaccordo da determinarsi da tre arbitri;

tolto: Che la linea Tuoro-Chiusi fu aperta al pubblico esercizio il 15 novembre 1875;

tolto: Che la Camera dei deputati, con ordine del giorno votato nella adunanza del 28 novembre 1879, riconoscendo la convenienza di addivenire al riscatto delle linee Tuoro-Chiusi e Pisa-Colle Salvetti, invito' il Governo a fare le opportune pratiche coll'Amministrazione provinciale interessata;

tolto: Che in osservanza della volonta' espressa dalla Rappresentanza nazionale, furono aperte trattative coll'Amministrazione provinciale dell'Umbria per concretare i patti del riscatto, e piu' specialmente il prezzo di esso;

tolto: Che prestabilito nella legge e nel contratto di concessione il diritto del Governo ad operare in qualunque tempo il riscatto, mediante il rimborso di una somma fissata, non superiore alle lire 2,600,000, si rese necessario di esaminare la domanda della provincia predetta per un maggior rimborso, specialmente dal punto di vista dei dispendi maggiori di quelli inerenti alla concessione, che la provincia abbia potuto incontrare a vantaggio dell'interesse generale ed a miglioramento della grande linea Firenze-Roma;

tolto: Che ad accertare codesto fatto furono praticate opportune indagini, e dall'esame degli atti e delle giustificazioni presentate dall'Amministrazione provinciale ebbe a desumersi dal competente ufficio del Genio civile, che al prezzo del riscatto determinato dalla legge e dal contratto poteva, in via di transazione, essere aggiunta la somma di 400,000 lire, a compenso delle maggiori spese eseguite nelle stazioni della linea, aumentando in tal modo il prezzo del riscatto da lire 2,600,000 a lire 3,000,000, anziche' a 3,638,413 81, come veniva esposto e richiesto dall'Amministrazione provinciale predetta;

tolto: Che mediante convenzione stipulata tra l'Amministrazione delle Ferrovie Romane e la provincia dell'Umbria furono liquidati i conti della gestione da essa Amministrazione tenuta per l'esercizio della linea di cui si tratta, non che transatte e definite tutte le questioni che erano pendenti fra le parti suddette in ordine all'esercizio medesimo;

tolto: Tutto cio' premesso:

tolto: Fra le LL. EE., il commendatore Alfredo Baccarini, ministro dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Agostino Magliani, ministro delle Finanze, interim del Tesoro, rappresentanti l'Amministrazione dello Stato, e la provincia dell'Umbria, rappresentata dal signor conte cav. Ettore Graziani dei marchesi Monaldi, deputato provinciale, come da deliberazione 5 settembre 1881 di quella Deputazione provinciale, qui in originale unita sotto il numero 1,

tolto: Si e' convenuto e stipulato quanto segue:

tolto: Art. 1.

tolto: La provincia dell'Umbria, a mezzo del suo legittimo rappresentante sopraindicato, cede e trasferisce al R. Governo la proprieta' libera di qualunque passivita' e debito ed il possesso della ferrovia da Tuoro a Chiusi coi relativi accessori, con tutti i diritti a quella proprieta' e possesso inerenti e colle opere e lavori eseguiti o in corso di esecuzione, materiali d'armamento, stazioni, case cantoniere, officine, linee telegrafiche e relativi uffici, documenti di progetto e di contabilita' concernenti la costruzione della linea ceduta, nulla insomma eccettuato di quanto relativamente alla linea stessa e' di proprieta' della provincia medesima.

tolto: Questa cessione s'intendera' avere effetto dal 1° gennaio 1882, restando da questa stessa data di pieno diritto sciolta e risoluta la concessione della linea predetta approvata con Regio decreto del 19 marzo 1874. aggiunto: Tuoro Chiusi-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;871~convenzione-tuoro-chiusi-art1 · fonte del testo

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