Art. 3 (Convenzione Tuoro Chiusi)
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[1]Mediante il correspettivo convenuto si intendera' completamente soddisfatto ogni e qualsiasi diritto che per qualsivoglia titolo possa elevarsi dalla provincia predetta e dai terzi, pei quali resta garante la provincia stessa, relativamente ai lavori e provviste di ogni genere per la costruzione e per l'esercizio della linea ceduta, non escluso il rimborso del prezzo degli oggetti mobili ai quali si riferisce l'articolo 39 della convenzione approvata col Regio decreto 19 marzo 1874, num. 1886, che deve ritenersi compreso in via di transazione nel prezzo complessivo di cui all'articolo precedente.
[2]Nessuna pretesa potra' parimenti essere elevata dalla provincia dell'Umbria verso il Governo relativamente ai conti dell'esercizio di detta linea pel periodo anteriore al 1° gennaio 1882, ritenendosi ogni relativa questione definita e transatta fra la provincia e l'Amministrazione esercente.
Testo in vigore dal 25 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
