Art. 2 (Convenzione Tuoro Chiusi)
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[1]In correspettivo della cessione di cui al precedente articolo, il R. Governo paghera' alla provincia dell'Umbria od a chi per essa la complessiva somma di lire 3,000,000 (tremilioni).
[2]Il pagamento della predetta somma capitale sara' fatto nel termine di un trimestre dalla data della legge di approvazione della presente convenzione, a condizione che sia preceduto dalla consegna di tutti i titoli comprovanti la libera proprieta' della ferrovia ceduta e senza decorrenza d'interesse durante il predetto termine di tre mesi soltanto.
Testo in vigore dal 25 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
