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Sara' inoltre concordemente riconosciuto il materiale mobile e quello infisso nelle officine, che in capo al contratto di esercizio la Societa' Veneta ha obbligo di vendere e lo Stato di comprare a giusto prezzo di stima, purche' tale materiale sia in buono stato e servibile alla sua destinazione. Tale prezzo sara' determinato da tre periti da eleggersi d'accordo fra le parti, ed in caso di dissenso dal presidente della Regia Corte d'appello di Roma.
Testo in vigore dal 25 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
