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[1]I piroscafi addetti alle linee di navigazione suindicate appartenenti allo Stato non sono soggetti a pignoramento o sequestro, ne' a vendita giudiziale.

[2]Le stesse disposizioni si applicano al materiale fisso e galleggiante ed agli arredi, attrezzi, provviste ed officine aventi la stessa destinazione.

[3]I piroscafi noleggiati non potranno essere venduti o in qualunque modo alienati senza il consenso dello Stato, se non dopo spirato il termine del noleggio.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 8 luglio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art5 · fonte del testo

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