Art. 7 (Allegato n. 9)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 212 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli obblighi assunti dai concessionari in forza degli articoli precedenti sono subordinati alla condizione che le Provincie ed i Comuni, i quali hanno interesse nell'attuazione della strada ferrata di che si tratta, si obblighino entro il termine di quattro mesi dalla data della presente convenzione a concorrere nella spesa per la somma di sette milioni e mezzo.
tolto: I Comuni e le Provincie dovranno pagare la suddetta somma di sette milioni e mezzo a contanti o con biglietti di Banca, aventi corso forzato nel Regno, in venti rate uguali dallo incominciamento dei lavori, cosi' che l'ultima coincida colla collaudazione finale, che avra' luogo entro due mesi dalla ultimazione dei lavori tutti.
tolto: I pagamenti per parte dei Comuni e delle Provincie suddette non saranno fatti se non a condizione che i versamenti per parte degli azionisti corrispondano ad una somma non minore di quella delle rate pagate e richieste ai corpi morali suddetti.
tolto: Come correspettivo dei suddetti obblighi la Societa' dara' alle Provincie e Comuni numero quindicimila obbligazioni di lire cinquecento caduna, fruttifere al cinque per cento, e rimborsabili per estrazioni annuali nel periodo della concessione.
tolto: Le obbligazioni suddette saranno consegnate ad opera finita e collaudata, e durante la costruzione si rilascieranno, a misura dei pagamenti, titoli interinali portanti l'interesse del 5 per cento.aggiunto: Allegato n. 9-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-9-art7 · fonte del testo
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