Art. 7 (Allegato n. 5)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I tronchi suddetti saranno, a misura dalla loro ultimazione, consegnati all'Amministrazione dello Stato, nel di cui libero possesso e godimento rimane espressamente convenuto debba passare l'intiera linea, con cio' che siano osservate le condizioni infra espresse.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
