Art. 18 (Allegato n. 5)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In caso d'inadempimento da parte della ditta predetta ai patti stipulati colla presente Convenzione, perdera' a beneficio dello Stato le lire 200,000 di cauzione accennate nell'articolo precedente, salvo il caso di forza maggiore legalmente constatato ed indipendente dal fatto proprio.
[2]Nel caso di ritardo nel compimento dei diversi tronchi, di cui all'articolo 6, incorrera' in una multa a favore del Governo in ragione di lire due mila al giorno per ogni tronco in ritardo, e qualora il ritardo fosse maggiore di tre mesi, escluso sempre il caso di forza maggiore, decadera', senza bisogno di costituzione in mora e mediante semplicemente un Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, da ogni diritto alla prosecuzione dei lavori, dei quali colla presente Convenzione si e' assunto lo eseguimento; ed il Governo sara' libero di farli continuare in quel modo che ravvisera' piu' opportuno a maggiori spese della ditta predetta.
[3]Le multe per i semplici ritardi saranno prelevate sulla cauzione e sul credito della ditta I. Guastalla e Compagnia, di cui nello articolo 17.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
