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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 763 parole tolte, 25 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: ALLEGATO N° 5

tolto: Convenzione 19 novembre 1868 colla ditta Guastalla pel riscatto e compimento della ferrovia di Savona.

tolto: Firenze, l'anno mille ottocento sessantotto, addi' 19 del mese di novembre;

tolto: Ritenuta la Convenzione 14 novembre 1861, approvata con Regio Decreto 17 stesso mese, numero 337, per la concessione di una strada ferrata da Savona a Torino per Carmagnola, e del tronco di diramazione da Cairo ad Acqui, mediante il premio di dieci milioni di lire da corrispondersi dal Governo alla Societa' concessionaria, oltre quelle somme che avrebbero votate i Comuni e gli altri Corpi morali per la linea principale, e mediante l'assicurazione da parte del Governo del prodotto lordo di lire venticinquemila al chilometro per il tronco Cairo-Acqui;

tolto: Ritenuta la successiva Convenzione 17 settembre 1865, approvata con Decreto Reale 18 stesso mese, numero 2513, colla quale, in esecuzione dell'articolo 7 della Legge 14 maggio 1865, numero 2279, il Governo ha garantito alla Societa' concessionaria di detta strada il sei per cento annuo sopra il capitale di 54 milioni di lire, stimato necessario allo eseguimento dei lavori, e cosi' l'annuo prodotto netto di lire tre milioni dugento quarantamila, in corrispettivo della rinunzia ivi pattuita al residuo premio di otto milioni di lire che restavano a conseguirsi sul premio di dieci milioni concesso dallo Stato, ed alla garanzia di 25,00o lire al chilometro del ramo Cairo-Acqui, come anche in corrispettivo degli obblighi assunti dalla Societa' nella stessa Convenzione;

tolto: Ritenuta ancora l'ultima Convenzione 5 dicembre 1866, approvata con Regio Decreto 11 febbraio 1867, numero 3613, in seguito all'adesione prestatavi dall'assemblea generale degli azionisti della Societa' concessionaria della ferrovia anzidetta in data 14 gennaio 1867, colla quale Convenzione la mentovata Societa', non essendo piu' in grado per molte circostanze di far fronte ai propri impegni, trasferi' la sua concessione ed i relativi suoi diritti nella impresa costruttrice I. Guastalla e Compagnia, alle condizioni e cogli obblighi ivi indicati, tra i quali e' specialmente da notarsi quello di soddisfare ai diversi debiti della Societa' tassativamente descritti, ed ascendenti a lire quattro milioni quattrocento ventottomila trecento novantotto e centesimi quarantatre (comprese lire due milioni novecento cinquantaseimila trecento novantaquattro dovute alla stessa impresa Guastalla), oltre il servizio dal primo gennaio 1867, e l'ammortamento di 17,660 obbligazioni di lire 500, valore nominale, fruttanti il tre per cento all'anno, gia' emesse dalla Societa', e quello eziandio di mettere a disposizione della cedente Societa' altre 5,750 obbligazioni simili, mentre il Governo, riconosciuta ed accettata la ditta I. Guastalla e Compagnia siccome surrogata alla suddetta Societa' concessionaria, si obbligo' di anticipare alla nuova Compagnia, che doveva crearsi dalla stessa ditta Guastalla, sei milioni di lire da imputarsi sui prodotti netti della strada, e sulla garanzia del 6 per cento sul capitale di lire 54 milioni sopra menzionati;

tolto: Ritenuto che in detta ultima Convenzione furono dichiarate spettanti intieramente ed esclusivamente alla ditta I. Guastalla e Compagnia le nominali lire dugentomila, tuttora depositate in rendita del Debito pubblico nelle Casse dello Stato a guarentigia degli obblighi assunti verso il Governo dalla Societa' concessionaria della ferrovia di Savona, e furono anche ceduti alla stessa ditta tutti indistintamente i diritti di detta Societa' sopra i terreni espropriati ed acquistati in altro modo per la formazione della strada e delle sue dipendenze, e sopra i lavori gia' eseguiti; locche' tutto, giusta i deconti presentati dalla Societa', ascendeva gia' a tutto aprile 1866 a lire 14,774,469. 28, ed il residuo dei sussidi ancora dovuti dai Comuni ed altri Corpi morali, che al 1° maggio 1866 ascendeva a lire 1,507,797. 50;

tolto: Considerato che, mentre la nuova Societa' indicata nell'anzidetta Convenzione 5 dicembre 1866 non pote' essere costituita nel tempo prefisso, tanto il Comitato di stralcio della Societa' precedente, valendosi dei poteri a lui concessi dalla medesima, quanto il Governo, riconobbero di dovere mantenere e mantennero sempre aperte nel comune interesse le relative pratiche e trattative;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Considerata infine la necessita' rappresentata dalla ditta I. Guastalla e Compagnia, di non piu' differire una conclusione, essendo ormai divenuto impossibile di mantenere lo stato attuale d'incertezza sulle sorti di quella strada, e quindi di tutta urgenza condurre a fine le trattative e pratiche anzidette;

tolto: Quindi colla presente scrittura in doppio originale tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, contraenti in nome dello Stato, e la ditta I. Guastalla e Compagnia, rappresentata dal Cavaliere Israele Guastalla di Modena, si e' convenuto stipulato quanto segue:

tolto: Art. 1.

tolto: La Convenzione 5 dicembre 1866, approvata con Regio Decreto 11 febbraio 1867, numero 3613, sara' eseguita e sortira' il suo pieno effetto colle modificazioni di cui nei patti infra tenorizzati.aggiunto: Allegato n. 5-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5858~allegato-n-5-art1 · fonte del testo

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