Art. 6 (Allegato n. 1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo acquista inoltre dalla Societa' delle ferrovie Romane, mediante il corrispettivo prezzo di trentacinque milioni di lire italiane, la linea di strada ferrata da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, cioe' il corpo stradale con tutto il materiale fisso, tutti i fabbricati delle stazioni e case di guardia, i caselli e gli edifizi d'ogni genere con tutti gli accessori, escluse soltanto le stazioni di Firenze e quella di Pisa, a sinistra dell'Arno, per le quali il Governo, o chi per esso, avra' il diritto di uso in comune colla Societa' delle strade ferrate Romane, a termini dell'art. 12 della presente.
[2]Questa somma, insieme ai dieci milioni di cui all'art. 4, dovra' essere erogata per estinguere il debito galleggiante della Societa', e per provvedere ai lavori urgenti e fare le provviste necessarie.
[3]Il debito galleggiante dovra' risultare da uno stato che sara' formato dall'Amministrazione sociale col concorso di un Delegato speciale del Governo, affinche' i conti dei vari creditori vengano definitivamente regolati sulla base del debito originale, ovvero delle somme effettivamente pagate alla Societa', aumentate di quegli interessi e spese che in linea d'equita' saranno concordati.
[4]Lo stato medesimo dovra' essere definitivamente compilato ed accettato dai creditori prima che la presente Convenzione venga sottoposta all'approvazione del Parlamento.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
