Art. 7 (Allegato A)
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[1]Se poi la Societa' non si presta all'invito, si intendera' di pieno diritto che essa rinunzia senza riserva alla concessione, e sara' percio' obbligata di cedere immediatamente al Governo, od alla persona o Societa' che verra' dal medesimo designata, le linee in perfetto stato d'esercizio, con tutti i mobili e le provviste necessarie per un buono e regolare servizio, mediante i compensi stabiliti, per i casi di riscatto, dall'articolo 284 della vigente Legge sui lavori pubblici, e salvo l'obbligo alla Societa' di supplire a quelle deficienze di cui, d'accordo o a giudizio d'arbitri, verra' determinata la misura ed il valore.
[2]Se il Governo richiede la cessione prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura delle ferrovie all'esercizio, il compenso verra' regolato sulla base di una media desunta dai prodotti netti trimestrali dei tre dei cinque trimestri immediatamente precedenti la richiesta del Governo.
[3]Per fissare il prodotto netto verra' tenuto calcolo della garanzia chilometrica concessa dal Governo.
[4]In tutti i casi la Societa', a condizioni eguali a quelle proposte da altre Compagnie od assuntori per le linee di cui sopra, avra' il diritto di preferenza.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
