Art. 4 (Convenzione per il prolungamento della linea di navigazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tali penalita' saranno applicate alla partenza da Brindisi indipendentemente anche da ogni caso di forza maggiore relativo alla partenza da Venezia e da Ancona, ed alla navigazione fra Venezia, Ancona e Brindisi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
