[1]I contratti autorizzati coll'art. 2 saranno approvati per decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Firenze addi' 19 giugno 1870.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Quintino Sella.
Testo vigente dal 27 giugno 1870
