Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1901 al 16 dicembre 2009. 3347 parole tolte, 23 parole aggiunte in 62 capoversi.
tolto: TRANSAZIONE stipulata fra lo Stato ed il Comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di crediti e debiti.
tolto: Copia d' istrumento di transazione.
tolto: UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: L'anno milleottocentonovantanove, il giorno sei maggio in Napoli, nella sede municipale in San Giacomo;
tolto: Innanzi a noi Luigi Tavassi, Notaio Certificatore Reale di Napoli, con l'ufficio strada Costantinopoli, n. 101, inscritto presso questo Consiglio notarile, ed in presenza dei sottosegnati testimoni, forniti dei requisiti tutti dalla legge richiesti;
tolto: Si sono personalmente costituiti:
tolto: DA UNA PARTE
tolto: Il commendatore professore Celestino Summonte del fu Consalvo, nativo di Volturara Appula (Foggia), nella qualita' di sindaco del Comune di Napoli, residente nel locale municipale in S. Giacomo
tolto: E DALL'ALTRA
tolto: Il commendatore Antonio Monti del fa Luigi, nativo di Tortona, nella qualita' d'intendente delle finanze di Napoli, in rappresentanza del Ministero del Tesoro dello Stato, domiciliato per ragion della carica nel locale di S. Giacomo.
tolto: Entrambi cogniti personalmente a noi Notaio e testimoni.
tolto: Narrativa.
tolto: Due giudizi pendono avanti i Tribunali giudiziari di Napoli, l'uno promosso dal Municipio di Napoli contro diverse Amministrazioni dello Stato ed i cinque Stabilimenti di beneficenza di detta citta' denominati Reale Albergo dei Poveri, Casa Santa dell'Annunziata, Casa Santa degli Incurabili, Reale Ospizio di S. Gennaro dei Poveri extra moenia, e Reale Stabilimento di Sent'Eligio, e l'altro introdotto dall'Amministrazione del Tesoro contro il Municipio suddetto.
tolto: I.
tolto: Il primo giudizio mette capo allo assegno dotalizio di annui ducati centomila pari a lire quattrocentoventicinquemila fatto dal Governo francese di Napoli agli Stabilimenti di beneficenza di questa citta' col R. decreto dodici settembre milleottocentonove, n. 460, nell'atto delle loro riorganizzazioni amministrativa ed economica.
tolto: Per l'articolo sesto di detto decreto, a completare il bilancio degli Stabilimenti di beneficenza indicato nel decreto stesso, si stabili doversi instituire un dazio di ducati centomila sui generi di consumo della citta' di Napoli, con decorrenza dal l° ottobre di detto anno. Questo dazio sarebbe stato percepito dal Corpo municipale di Napoli con versare nella cassa degli Ospizi la somma necessaria pel mantenimento delle Case di beneficenza.
tolto: Per effetto di questo assegno e di altre elargizioni in quel decreto contenute, era dichiarato con decreto di pari data, n. 462, di rimanere sospese e compensate definitivamente tutte e quali si vogliano le ragioni creditorie degli Stabilimenti verso lo Stato; e tra esse erano quelle delle partite di arrendamento di Corte e della citta' di Napoli, per le quali, in precedenza, gli Stabilimenti erano stati ammessi a liquidazione contro lo Stato che se ne era reso debitore per virtu' di provvedimenti legislativi anteriori.
tolto: I dazi di consumo della citta' di Napoli, in base a precedenti disposizioni legislative, erano stati incamerati allo Stato che li aveva riscattati dai creditori arrendatari, rimanendo al Comune pei suoi bisogni la percezione parziale di soli tre di quei dazi. Ma ancor questi in seguito venivano evocati allo Stato col decreto primo marzo milleottocentoundici della collezione ufficiale, assegnandosi al Comune in compenso sul prodotto di tutti i dazi di consumo della citta' un'annua somma di ducati duecentosessantamila pari a lire un milione centocinquemila.
tolto: Da quel tempo in poi le Amministrazioni dello Stato avevano prelevato costantemente dai prodotti dei dazi di consumo della citta' di Napoli due partite, una di annui ducati duecentosessantamila che pagavano direttamente al Corpo municipale della citta', il quale li riportava nel suo bilancio attivo, ed un'altra di annui ducati centomila pagati anche direttamente agli Stabilimenti di beneficenza e che non figurano iscritti nei bilanci attivi e passivi del Comune.
tolto: In seguito al nuovo riordinamento amministrativo ed economico di questi Stabilimenti sotto il regime restaurato dei Borboni gli annui ducati centomila rimasero definitivamente ripartiti ed assegnati cosi:
tolto: Al R. Albergo dei Poveri annui ducati quarantaduemila.................D. 42,000 » Alla Casa Santa dell'Annunziata ducati ventiquattromila................ D. 24,000 » Alla Case Santa degli Incurabili ducati diciottomila.................. » 18,000 » Allo Stabilimento di San Gennaro dei Poveri ducati diecimila................ » 10,000 » A quello di Sant'Eligio ducati seimila...... » 6,000 »
tolto: Un decreto del Dittatore Garibaldi dell' undici settembre milleottocentosessanta, devolveva ai Comuni del Napoletano i dazi di consumo che per lo innanzi in tutto od in parte erano stati confiscati a favore del R. Tesoro. In applicazione di questo atto dittatorio i decreti luogotenenziali del sedici novembre milleottocentosessanta, primo e trentuno agosto milleottocentosessantuno provvedevano al ritorno dei dazi di consumo in favore della citta' di Napoli regolarizzando l'Amministrazione provvisoria nel frattempo tenutane dalle Finanze.
tolto: Col passaggio dei dazi al Comune se rimaneva estinto di diritto l'annuo assegno di ducati duecentosessantamila in favore del medesimo, doveva provvedersi alla sorte dell'altro degli annui ducati centomila a pro degli Stabilimenti.
tolto: Le Finanze nella gestione provvisoria avutane dall'undici settembre milleottocentosessanta al venti settembre milleottocentosessantuno ne avevano fatto un peso a carico del Comune, ed il Governo con le Ministeriali del quindici e diciannove ottobre milleottocentosessantuno, nel riformare quell'operato, ritenne definitivamente esonerato il Tesoro dello Stato.
tolto: Di qui la controversia sollevata dal Comune dapprima in via amministrativa e poscia trasportata avanti l'Autorita', giudiziaria.
tolto: Una deliberazione della Giunta comunale del nove novembre milleottocentosessantuno ritenuta e fatta propria dal Consiglio comunale nel dieci dello stesso mese, statuiva essere debito dello Stato l'assegno agli Stabilimenti perche' rimborso di arrendamenti e di altri cespiti in loro danno incamerati, e percio' non doversi iscrivere nel bilancio passivo del Comune, salvo a reclamarsi la restituzione di quanto fino allora si era pagato che doveva ritenersi fatto per conto del Governo.
tolto: Questa deliberazione sospesa dapprima, venne poscia annullata dal Prefetto con decreto del dodici dicembre milleottocentoseasantuno rimasto fermo col rigetto del ricorso al Re proferito col R. decreto trenta marzo milleottocentosessantadue.
tolto: Con le citazioni del dodici luglio milleottocentosessantasette e ventitre' agosto milleottocentosessantanove, il Comune traduceva in giudizio, cosi' le Amministrazioni dello Stato, come i cinque Stabilimenti. Ribadendo l'assunto che l'assegno degli annui ducati centomila era debito proprio dello Stato, ed aggiungendo che il decreto del Dittatore ritornava al Comune i dazi fiscali senza alcun vincolo o peso, e altronde i dazi medesimi si erano richiamati nuovamente allo Stato con le leggi tre luglio milleottocentosessantaquattro e ventotto giugno milleottocentosessantasei formulava le domande, che poi riassumeva cosi' nella comparsa conclusionale.
tolto: a) « Dichiarare lo Stato, rappresentato come dagli atti, tenuto alla corrisponsione dallo assegno degli annui ducati centomila, pari a lire quattrocentoventicinquemila stabilito dal decreto dodici settembre milleottocentonove e successive disposizioni legislative a favore dei convenuti Stabilimenti di beneficenza, e cio' a partire dal giorno in cui la Tesoreria cesso' dall'adempiere al pagamento del detto debito dello Stato, e propriamente dal giorno undici settembre milleottocentosessanta, ed in qualunque ipotesi dichiarare assoluto ed esonerato, a partire dalla suindicata epoca, il Municipio dalla corrisponsione della predetta somma.
tolto: b) «Condannare in conseguenza lo Stato, rappresentato come dagli atti e subordinatamente i convenuti Stabilimenti di beneficenza, alla reintegrazione in pro del Municipio dei detti annui ducati centomila, pari a lire quattrocentoventicinquemila, che erano a carico dello Stato, e per i quali la Tesoreria fu inadempiente dal giorno undici settembre milleottocentosessanta, e, nella ipotesi subordinata, ciascuno dei detti pii Istituti alla somma rispettivamente riscossa dalla detta epoca (settembre milleottocentosessanta) fino all'ultimo pagamento eseguito dal Municipio;
tolto: c) «Aggiungere all'obbligo della reintegrazione e corrispettivo pagamento a carico dei convenuti la condanna degli interessi al cinque per cento dal giorno della domanda;
tolto: d) «Condannare i convenuti in proporzione della rispettiva contraddizione alle presenti domande, alle spese del giudizio ed al compenso dovuto agli avvocati in causa».
tolto: Queste domande erano state contraddette e combattute cosi' dalle Amministrazioni dello Stato, come dagli Stabilimenti, questi ultimi pero' avevano spiegata azione in garenzia contro lo Stato, e due di essi (Casa dell'Annunziata e Stabilimento di S. Eligio) avevano fatto pure domande riconvenzionali contro il Municipio.
tolto: Il Tribunale civile di Napoli con sentenza del ventisette-ventinove luglio milleottocentosettanta statui' come segue su tutta la materia del contendere:
tolto: «Il Tribunale, sentite le parti ed il Pubblico Ministero nelle sue orali uniformi conclusioni, pronunziando sulla domanda proposta dal Municipio di Napoli con atti del dodici luglio milleottocentosessantasette e ventire' agosto milleottocentosessantanove, senza attendere alle eccezioni di rito e del fine di non ricevere che rigetta, parimenti rigetta la domanda del Municipio; e dichiara non esser luogo a provvedere sulle domande riconvenzionali della Casa Santa dell'Annunziata e dello Stabilimento di S. Eligio del trenta luglio milleottoeentosessantasette ed undici giugno milleottocentosettanta, nonche' sulle chiamate in garentia spiegate dai medesimi e dagli altri Stabilimenti convenuti con atti del ventinove luglio milleottocentosessantasette e trenta ottobre e venti novembre milleottocentosessantanove. Condanna il Municipio alle spese del giudizio in pro di tutti gli altri contendenti.
tolto: Avverso a questa sentenza produsse appello principale il Municipio con atti del venticinque ottobre milleottocentosettanta, sedici e diciannove gennaio milleottocentosettantuno, ed appelli incidenti subordinati e condizionali interposero anche la Casa degl' Incurabili, L'Annunziata, l'Ospizio di S. Gennaro dei Poveri e lo Stabilimento di Sant'Eligio.
tolto: La Corte d'appello con sentenza del quattordici-trentuno luglio milleottocentosettantuno, rigetto' il gravame del Municipio, e dichiaro' non trovar materia a deliberare sugli altri incidentali e condizionali degli Stabilimenti. Condanno' il Comune alle spese.
tolto: Questa decisione pero', sul ricorso del Municipio, fu annullata dalla Corte di cassazione di Napoli con sentenza del dodici maggio-due giugno milleottoeentonovantasei per molteplici motivi che si assommano precipuamente nei concetti contrari a quelli ritenuti nel giudizio di merito, che cioe' non ebbe esecuzione nel rapporto del Municipio il decreto dodici settembre milleottocentonove; che il Comune non era debitore verso i pii Istituti per alcuna causa; che lo Stato pagando ad essi le annue lire quattrocentoventicinquemila adempiva ad un obbligazione sua Propria e se vi aveva destinato all'uopo una partita dei dazi di consumo della citta' di Napoli, cio' non includeva pagamento per delegazione o per conto del Municipio, per essere stati i dazi di consumo tutti incamerati allo Stato.
tolto: II.
tolto: Il secondo giudizio proposto dal Ministero del Tesoro con citazione del ventuno febbraio milleottocentonovantacinque, ritirata con atto del ventotto marzo milleottocentonovantotto, e' relativo al pagamento di quattro crediti che le Amministrazioni del Tesoro e del Demanio sostengono di vantare contro il Municipio e con gli accessori su due fra essi a tutto giugno milleottocentonovantaquattro ammontano alla cifra di lire un milione settecentottantunomila duecentotrentadue e centesimi quarantacinque.
tolto: A questi crediti attivi il Tesoro con le medesime citazioni contrappone altri cinque crediti del Municipio contro talune Amministrazioni dello Stato (Guerra e Demanio) che con gli accessori (su due fra essi) di spese ed interessi a tutto giugno milleottocentonovantaquattro, ascendono a lire trecentoquarantottomila novecentoquarantaquattro e centesimi trentasette.
tolto: E fatta analoga deduzione e compensazione di questi debiti coi maggiori crediti vantati, provoca la condanna del Municipio alla cifra residuale in lire un milione quattrocentotrentadnemila duecentottantotto e centesimi otto con i corrispondenti interessi legali dal di' della domanda.
tolto: I crediti vantati dalle Amministrazioni del Tesoro e del Demanio sono cosi' specificati e riportati negli atti di citazione:
tolto: 1° Per mutui fatti dalla Tesoreria Napoletana al Comune di Napoli e per grani forniti allo stesso nell'anno milleottocentocinquantanove (Tesoro) lire un milione trecentoquarantottomila cinquecentosettantasei e centesimi settantadue. L. 1.348.576,72 2° Per la meta', del prezzo del pane venduto nel milleottocentosessanta ai poveri (Tesoro) lire duecentottantaquattromila seicentoquarantasei centesimi sessantotto............. » 2.841.646,68 3° Per prezzo di stabili espropriati, al Demanio dal Municipio (Tesoro) lire cinquantamila ottantasette e centesimi sessantuno...... » 50.087,61 4° Interessi legali cinque per cento sulle dette lire cinquantamila ottantasette e centesimi sessantuno a tutto il trentuno ottobre milleottocentonovantadue, lire quarantasettemila duecentosessantaquattro e centesimi diciannove. » 47.264,19 5° Interessi legali cinque per cento sulle dette lire cinquantamila ottantasette e centesimi sessantuno a tutto il 30 giugno milleottocentonovantaquattro, lire quattromila centosettantatre' e centesimi novantasei.... » 4.173,96 6° Per residuo prezzo della zona di mare occupata per la bonifica ed ampliamento del rione S. Lucia, lire trentanovemila trecentonovantasette e centesimi diciannove............. » 39.397,19 7° Per interessi cinque per cento dal ventinque novembre milleottocentonovanta a tutto il trentuno ottobre mille ottocentonovantadue sul residuo prezzo della zona suddetta, giusta l'articolo terzo del contratto di vendita ventiquattro novembre milleottocentottantasette (Demanio) lire tremila ottocentotre' e centesimi uno..... » 3.803,01 8° Interessi successivi a tutto il trenta giugno milleottocentonovantaquattro, lire tremila duecentottantatre' e centesimi nove...... » 3.283,09 ----------------- Totale lire un milione settecentottantunmila duecentotrentadue e centesimi quarantacinque..L. 1.781.232,45 -----------------
tolto: I debiti delle Amministrazioni costituenti crediti del Municipio ammessi in deduzione e compensazione vengono parimenti in questi termini indicati e specificati nelle citazioni:
tolto: 1° Per lavori di costruzione della Caserma Vittoria (Guerra) lire centodiciottomila trecentoquindici e centesimi quarantatre'... L. 118.315,43 2° Per credito risultante de liquidazione finale modulo 3, numero 130, redatta il ventiquattro febbraio milleottocentottantasei, pel lotto numero 1, elenco 1, riferibile alla Casina e Boschetto, al Chiattamone e che qui si unisce con la nota del diciannove maggio milleottocentottantasei della Direzione generale del Demanio, con la quale e' approvata la detta liquidazione a con la nota quindici giugno milleottocentottantisei numero 1084, con la quale il Municipio prende atto dei risultati della medesima (Demanio) lire duemilaseicentosette e centesimi tre...... L. 2.607,03 3° Compenso dovuto per nuove fabbriche aggiunte alle Carceri dei giovani discoli a S. Agnello a Capo Napoli, come dall'atto di transazione stipulato il ventotto aprile milleottocentottantacinque in seguito a sentenza della Corte di appello di Napoli a quattro agosto milleottocentottantuno e cosi' per capitale (Demanio) lire ventitremiladnecentosette e centesimi venti................ » 23.207,20 4° Per spese di giudizio relativo lire settecentotrentasette e centesimi trentuno... » 737,31 5° Interessi cinque per cento lire ventitremiladueeentosette e centesimi venti, a tutto ottobre milleottoeentonovantadue lire tredicimilasettecentotrentotto e centesimi sette » 13.738,07 6° Interessi cinque per cento a tutto giugno milleottocentonovantaquattro, lire millenovecentotrentatre' e centesimi novantaquattro................. » 1.933,94 7° Compenso a tacitazione di ogni spesa cui hanno dato luogo i vari giudizi per controversi diritti di portolania, giusta l'atto di transazione del ventotto dicembre milleottocentonovantatre', debitamente approvato, lire centosessantamila............. » 160.000,-- 8° Credito riconosciuto a favore del Comune, per effetto della Convenzione di settembre milleottocentonovantadue, con la quale vennero riconosciuti i diritti di proprieta' del medesimo dei beni del gia' convento di S. Gennariello al Vomero.
tolto: Debito capitale lire novemila quattrocentocinquanta....... L. 9.450,-- Interessi cinque per cento dal primo settembre milleottocentosessantatre' a tutto agosto milleottocentonovantadue, lire tredicimilasettecentodue e centesimi cinquanta........ » 13.702,50 Interessi posteriori a tutto giugno milleottocentonovantaquattro lire ottocentosessantasei e centesimi venticinque............ » 866,25 Per rimborso fitti pagati dal Comune sui beni stessi dal milleottecentosessantasei a tutto il milleottocentosettanta, lire tremilaquattrocentottantaquattro e centesimi quarantotto............. » 3.484,48 Meta' spesa dei giudizi sostenuti dal Comune per la rivendicazione di detti beni lire novecentodue e centesimi sedici......... » 902,16 In uno lire ventottomilaquattrocentocinque e centesimi trentanove....... L. 28.405,39 28.405,39 ----------------- Totale lire trecentoquarantotto- milanovecentoquarantaquattro e centesimi trentasette.............. L. 348.944,37 -----------------
tolto: Nel contestato giudizio il Municipio, mentre non impugna le due partite dei prezzi delle espropriazioni e dell'occupazione con relativi accessori, salvo la riserva di cui in seguito, si fa strenuamente a combattere le altre due di mutui con somministrazioni di grano nel milleottocentocinquantanove, e del prezzo della vendita del pane ai poveri nel milleottocentosessanta, che crede di ritenere essere (nella forma e nella sostanza) vere e proprie spese di beneficenza fatte dal Tesoro per ordini Sovrani in quelle contingenze senza diritto civile a rivalsa.
tolto: In questo giudizio non ancora intervenuto alcun provvedimento dell'Autorita' giudiziaria.
tolto: III.
tolto: Al punto cui sono pervenute e si sono poste le cose, hanno riconosciuto le Amministrazioni dello Stato e del Municipio come sia del reciproco loro interesse preferire una conveniente risoluzione bonaria alla prosecuzione giudiziale delle due liti. Ed in verita', in ordine al primo giudizio, se da una parte, secondo l'assunto del Comune, la sentenza di Cassazione aveva posto in essere, in favore del Comune stesso, che la causa ed il titolo dell'assegno agli Enti di beneficenza venivano a costituirne un debito civile originario dello Stato verso di questi, da non essere riguardato quale onere inerente ai dazi di consumo, dall'altra parte, secondo l'assunto contrario dell'Amministrazione dello Stato, il rinvenimento del decreto ventisei settembre milleottocentonove, numero 2888, della collezione ufficiale che completava e dava esecuzione al precedente decreto del dodici di quel mese ed anno, rendeva irretrattabile la posizione giuridica e legislativa fatta allo assegno ed al suo modo di attuazione e di adempimento, cioe' di costituire un onere o peso dei dazi di consumo della citta', con devenirne diretto debitore il Comune possessore in massima dei dazi, salvo l'alea eventuale e futura di questo possesso. Ed in quanto al secondo giudizio se non si riconosceva mutuamente dalle parti che causa e fine di quelle somministrazioni di danaro, grano e pane, erano a scopo di beneficenza non si poteva del tutto e sicuramente contrastare che i provvedimenti del Sovrano e del Dittatore ne facessero in quelle proporzioni un debito proprio del Comune.
tolto: Valutate cosi' e ponderate maturamente le reciproche alee cui rispettivamente da una parte e dall'altra si va incontro nella prosecuzione dei due giudizi, mentre nel primo si presenta indifferente e passivo l'interesse degli Stabilimenti, dopo svariate discussioni fra i rispettivi delegati si riusciva al seguente progetto di concordia.
tolto: Pel giudizio sull'assegno agl'Istituti di beneficenza lo Stato ha interesse di mantenere fermo il disegno e modo di pagamento conforme al decreto del dodici settembre milleottocentonove e che esso ritiene confermato da quello successivo in data ventisei settembre dello stesso anno, per il che l'annua corrisponsione di ducati centomila pari a lire quattrocentoventicinquemila, deve rimanere a carico del Comune verso gli Stabilimenti. Lo Stato alla sua volta in corrispettivo di cio', si deve obbligare di corrispondere al medesimo transattivamente annue lire quattrocentomila o il corrispondente capitale, per metterlo in grado, come era nelle prescrizioni dei due decreti di settembre milleottocentenove, di soddisfare l'assegno stesso totale delle annue lire quattrocentoventicinquemila agli Enti di beneficenza.
tolto: Questo concorso dello Stato direttamente al Municipio deve incominciare da oggi, di tal che' a titolo anche di corrispettive dell'onere assunto dallo Stato, il Comune deve consentire di rimanere a suo carico esclusivo (in linea di transazione) tutte le annualita' pagate agli Stabilimenti dall'undici settembre milleottocentosessanta fino a questo giorno.
tolto: Relativamente poi al secondo giudizio il Comune, in via di transazione, deve riconoscere in massima i crediti libellati dallo Stato, assentire alla compensazione parziale dei medesimi con gli altri crediti propri ed accessori nella rilevata cifra di lire trecentoquarantottomilanovecentoquarantaquattro e centesimi trentasette ed in corrispettivo lo Stato deve ridurre a sole lire un milioneduecentomila il residuale credito ad esso dovuto. Ad agevolare poi la riscossione di questo residuo credito dello Stato, il Comune deve consentire che lo Stato medesimo se ne rivalesse con le prime tre annualita' delle promesse annue lire quattrocentomila.
tolto: Questo progetto di transazione e' stato riconosciuto conveniente ai mutui contrari interessi delle parti. Lo Stato ha riportato l'adesione dei suoi Corpi consultivi a stipularla, salvo l'approvazione per legge.
tolto: E nell'interesse del Municipio il Consiglio comunale di Napoli l'ha formalmente approvato ed autorizzato il Sindaco a procederne alla relativa stipulazione, giusta la deliberazione in data undici ottobre milleottocentonovantotto stata debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nel trentuno gennaio milleottocentonovantanove, le quali due deliberazioni vengono alligate al presente.
tolto: Dispositiva.
tolto: Le quali cose premesse, che per patto espresso sono a considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si stipula e conviene quanto segue.
tolto: Art. 1.
tolto: Il. Municipio di Napoli per mezzo del costituito suo rappresentante a titolo di formale e solenne transazione della lite da esso promossa davanti il Tribunale civile di Napoli con la citazione, dodici luglio milleottocentosessantasette e ventitre' agosto milleottocentosessantanove contro le Amministrazioni dello Stato ed i cinque Stabilimenti di beneficenza di Napoli (R. Albergo dei Poveri, Casa Santa dell'Annunziata, Casa Santa degli Incurabili, R. Ospizio di S. Gennaro dei poveri extra moenia e R. Stabilimento di S. Eligio) in ordine allo assegno delle annue lire quattrocentoventicinquemila agli Stabilimenti dovute, si riconosce di essere diretto ed esclusivo debitore in perpetuo verso gli Stabilimenti predetti dell'annuo assegno dotalizio di lire quattrocentoventicinquemila ad essi fatto dallo Stato col decreto 12 settembre milleottocentonove numero 460 in parziale rimpiazzo degli arrendamenti di Corte e della Citta' in loro danno incamerati; si obbliga di continuare a pagare loro per l'avvenire come pel passato nelle fissate scadenze le singole quote rispettivamente ad essi dovute, e nello stesso tempo rinunzia a qualunque diritto di ripetizione delle somme annue pagate ai detti Stabilimenti di beneficenza.aggiunto: Transazione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-05-12;164~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.