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[1]L'ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti nei vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno pel servizio carcerario; le maggiori somme che rispetto alla previsioni saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio dell'entrata; le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, ed il prezzo risultante dalla vendita dei fabbricati divenuti inservibili, al termine di ogni esercizio saranno devoluti in favore del capitolo di cui all'art. 9.
[2]Le variazioni risultanti dall'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi si attribuiranno ai residui dello stesso capitolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1891, n. 153
1La L. 14 aprile 1891, n. 153 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Si dichiara sospesa sino a nuovo provvedimento legislativo l'esecuzione degli articoli 8 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed autorizzato il Governo ad usufruire dei fondi gia' riserbati pei fabbricati carcerari ed a servirsi dei residui per sopperire al difetto che fosse per verificarsi sul fondo di competenza relativo al mantenimento dei detenuti".
Testo in vigore dal 1 maggio 1891 al 24 giugno 1894
