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[1]L'ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti nei vari capitoli del bilancio del Ministero dell'interno pel servizio carcerario; le maggiori somme che rispetto alla previsioni saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio dell'entrata; le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, ed il prezzo risultante dalla vendita dei fabbricati divenuti inservibili, al termine di ogni esercizio saranno devoluti in favore del capitolo di cui all'art. 9.

[2]Le variazioni risultanti dall'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi si attribuiranno ai residui dello stesso capitolo.

Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 1 maggio 1891

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art11 · fonte del testo

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