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Nel bilancio dell'entrata di ogni esercizio verra' iscritta la somma fissa dovuta dai comuni in virtu' dell'art. 4 e del susseguente articolo 16. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 agosto 1895, n. 469

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La L. 4 agosto 1895, n. 469 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti: 1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165. Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri. Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339".

Testo in vigore dal 23 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1895

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1889 al 23 agosto 1895.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 agosto 1895, n. 469

    La L. 4 agosto 1895, n. 469 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, sono sostituite, a cominciare dall'esercizio 1895-96, le seguenti: 1° L'entrata del capitolo - Proventi delle carceri - da imputarsi a favore del bilancio generale dello Stato, e' stabilita nella somma annua fissa di lire 5,400,000, compreso il contributo dovuto dai Comuni per effetto degli articoli 4 e 16 della citata legge 14 luglio 1889, n. 6165. Per ogni differenza in piu' che verra' a risultare col rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, sia sulla competenza, sia sui residui, si portera' col rendiconto stesso un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo del bilancio del Ministero dell'Interno - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 2° Rimane consolidata fino a nuova disposizione legislativa nella somma di L. 28,000,000 la complessiva assegnazione nel bilancio del Ministero dell'Interno per le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il servizio delle carceri. Per ogni differenza in meno che verra' a risultare col rendiconto consuntivo, tanto sulla competenza quanto sui residui dei singoli capitoli delle spese predette, sara' col rendiconto stesso portato contemporaneamente un aumento corrispondente alla competenza o ai residui del capitolo predetto - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari. 3° Oltre alle somme che, per effetto delle precedenti disposizioni, saranno da attribuirsi al capitolo - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari - si portera' al capitolo stesso un aumento corrispondente agli incassi effettuati nell'esercizio come prodotto della vendita dei fabbricati carcerari divenuti inservibili, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 339".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6165~art10 · fonte del testo

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