Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1889 al 23 agosto 1895. Leggi il testo vigente →
Nel bilancio dell'entrata di ogni esercizio verra' iscritta la somma fissa dovuta dai comuni in virtu' dell'art. 4 e del susseguente articolo 16.
Testo in vigore dal 22 luglio 1889 al 23 agosto 1895
