Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Fuori il caso previsto dal precedente articolo, non si potranno proseguire giudizi pendenti di espropriazione e di purgazione o incominciarne, se non trascorso un mese dal termine di mesi sei prescritto negli articoli 1° e 3°, e saranno per tali giudizi osservate le norme del diritto comune, anche rispetto a coloro pei quali non esista se non la dichiarazione di cui all'art. 3.

Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3196~art15 · fonte del testo

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