Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Fuori il caso previsto dal precedente articolo, non si potranno proseguire giudizi pendenti di espropriazione e di purgazione o incominciarne, se non trascorso un mese dal termine di mesi sei prescritto negli articoli 1° e 3°, e saranno per tali giudizi osservate le norme del diritto comune, anche rispetto a coloro pei quali non esista se non la dichiarazione di cui all'art. 3.
Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
