Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I giudizi di espropriazione e di purgazione pendenti, pei quali fossero state, prima dell'incendio, gia' adempiute le prescrizioni dell'art. 2043 del Codice civile e 668 e 690 del Codice di procedura civile, possono essere proseguiti.
tolto: Intervenendo in detti giudizi creditori iscritti non risultanti dal certificato di cui all'art. 710, n. 1, del Codice di procedura civile e dallo stato di cui all'art. 2043, n. 6 del Codice civile, e i quali potranno intervenirvi in forza della copia, rilasciata dal conservatore, cosi' del duplicato di cui all'articolo 1°, come della dichiarazione di cui all'art. 3° della presente legge, sara' applicabile l'art. 2091 del Codice civile.
tolto: Questi creditori, contrariamente al disposto del capoverso dell'articolo 714, procedura civile, potranno proporre domande di collocazione in grado di appello; e in tal caso la causa sara' per questa parte rinviata al giudice di prima istanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3196~art14 · fonte del testo
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