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[1]Le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, i relativi annotamenti di ogni specie e tutte le altre formalita' ipotecarie, state eseguite nell'ufficio di conservazione delle ipoteche di Potenza a tutto il 28 novembre 1884, dovranno essere riprodotte.
[2]A tale effetto, tutti coloro, a favore dei quali esistevano formalita' ipotecarie sui registri della detta Conservatoria al suindicato giorno, dovranno presentare, entro il termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge:
[3]Per le iscrizioni e per le rinnovazioni:
[4]Il duplicato della nota di che agli articoli 1988 e 2005 del Codice civile, munito del certificato del conservatore, constatante l'effettuata formalita' ed una copia in carta libera della nota medesima.
[5]Per le trascrizioni:
[6]Il duplicato della nota restituita dal conservatore al richiedente la formalita' col certificato della seguita trascrizione, o il certificato di cui nell'art. 2075 delle leggi civili napolitane; una copia in carta libera della nota medesima e la copia autentica del titolo trascritto.
[7]Per gli annotamenti:
[8]Copia autentica dei titoli relativi, giusta gli articoli 1994 e 1989 del Codice civile, ed il certificato dell'eseguita formalita'.
[9]Quando le trascrizioni e gli annotamenti siano stati eseguiti in base a scrittura privata, depositata in originale all'uffizio delle ipoteche e rimasta distrutta dall'incendio, per riprodurre la formalita' non sara' necessaria l'esibizione della copia del titolo.
[10]Quando occorra di esibire copie di sentenze o di atti seguiti all'estero, il termine per la esibizione dei titoli e' prorogato di altri sei mesi, fermo rimanendo l'obbligo di presentare nei primi sei mesi i duplicati e i certificati, nonche' le dichiarazioni di cui all'art. 3.
Testo in vigore dal 3 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
