Art. 4 (Convenzione)
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Il pagamento della prima rata annuale al Municipio verra' fatto quando tutti i lavori saranno stati eseguiti e riconosciuti regolari, ed i locali adattati si troveranno in condizione di abitabilita'; il che dovra' risultare da apposito verbale di consegna.
Testo in vigore dal 22 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
