Art. 3 (Convenzione)
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La spesa sostenuta dal Municipio per la esecuzione di tutte le opere contemplate nel progetto verra' desunta dalla relativa contabilita' finale, riveduta dall'Ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 22 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
