Art. 2 (Convenzione)
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Il Municipio si obbliga altresi' di anticipare la somma occorrente per la esecuzione dei detti lavori, accettando che lo Stato gliela rimborsi in venti rate annue uguali, restando pero' espressamente convenuto che, ove la spesa per i lavori medesimi superasse il limite di lire duecentomila (L. 200,000) previsto dal progetto su indicato, ogni eccedenza - qualsiasi ragione od eccezione rimossa - sarebbe a carico di esso Municipio, mentre se la spesa effettivamente occorsa fosse inferiore alle L. 200,000 la differenza andrebbe a beneficio dello Stato.
Testo in vigore dal 22 aprile 1904 al 16 dicembre 2009
