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I lavori di cui nella presente Convenzione saranno iniziati e condotti innanzi con quell'ordine che si reputera' meglio conveniente nell'interesse dell'insegnamento. A cura del Ministero della Pubblica Istruzione sara' provveduto secondo le norme della legge di contabilita', all'esame ed approvazione dei progetti, alla stipulazione ed approvazione dei contratti ed appalto, ed a quanto occorra per l'esecuzione, la liquidazione ed il collaudo dei lavori, eccezione fatta per quelli da eseguirsi nell'Ospedale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
