Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1922 al 16 dicembre 2009. 2994 parole tolte, 23 parole aggiunte in 72 capoversi.

tolto: Annesso alla legge.

tolto: N. 15 del repertorio.

tolto: REGNANDO VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: Re d'Italia

tolto: L'anno millenovecentoventuno il giorno venti (20) del mese di giugno in Roma, in una sala del palazzo del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, innanzi a me, cav. Pipitone dott. Umberto, residente in Roma, segretario col titolo di primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del demanio a mente dell'art. 104 del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio, 1885, n. 3024, si sono costituiti il signor gr. uff, dott. Francesco Giammarino fu Aniello, nato a Napoli e domiciliato in Roma direttore generale del demanio, in rappresentanza del demanio dello Stato ed il signor Sticchi Saverio di Oronzo, nato e domiciliato a Maglie (Lecce), proprietario, quale rappresentante della Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, giusta lettera-mandato 13 giugno 1921, autenticata nelle firme dal notaio Micolano Giuseppe, residente in Minervino di Lecce (Alligato A).

tolto: Le costituite parti, delle cui identita' personali io funzionario rogante sono personalmente certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, dichiarano di rinunciare esplicitamente e di comune accordo all'assistenza dei testimoni.

tolto: Premesso che colla convenzione 25 maggio 1913, approvata colla legge 25 giugno detto' anno, n. 753 ( 1), il Demanio dello Stato concedette alla Ditta Oronzo Sticchi e figli, di Maglie, di prorogare sino al 30 aprile 1973, a partire dal 1° maggio 1933, l'esercizio delle tre Grotte termali in Santa Cesarea, comune di Ortelle, conosciute sotto il nome di Grotta Grande, Grotta Gattulla e Grotta Fetida (esercizio avuto in concessione in virtu' del contratto 3 febbraio 1902 con scadenza al 30 aprile 1933) subordinando la proroga a nuovi patti e condizioni, fra cui l'obbligo nella Ditta di eseguire entro il 30 aprile 1918 determinati lavori e forniture;

tolto: Che tale obbligo non fu disimpegnato, essendosi i lavori e le forniture neanche iniziate, sia per le osservazioni mosse ai progetti di massima dal Ministero dei lavori pubblici in sede di revisione, sia per le difficolta' sorte per l'espropriazione degli immobili necessari per la esecuzione dei lavori stessi, sia per le rimostranze, eccezioni e contestazioni sollevate dalla Ditta relativamente al concorso nella spesa per l'espropriazione, oltre che per la decorrenza o l'estensione della vigilanza sanitaria e contabile da parte dell'Amministrazione sull'Azienda, sia infine, e piu' particolarmente, pel sopraggiungere della guerra che creo' una situazione affatto nuova nel mercato delle costruzioni a causa della rarefazione e dell'enorme rincaro della mano d'opera e delle materie prime;

Mostra gli altri 64 capoversi cambiati

tolto: Che, cessato lo stato di guerra, la Ditta ha richiesto la modificazione di quei patti che le mutate circostanze hanno rilevato eccessivamente onerosi, oltre i limiti di ogni legittima previsione;

tolto: Che tale richiesta, per una prevalente considerazione di equita' e' stata ritenuta meritevole di essere presa in esame dal Demanio;

tolto: Che fermo il principio di lasciare immutate le basi sostanziali della convenzione, si e' raggiunto il pieno accordo sui patti da modificare.

tolto: Le costituite parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

tolto: ---------------

tolto: (1) Registrata a Roma il 17 luglio 1913 al n. 511 del registro p. 341 atti pubblici. - TasseL. 2,44.

tolto: Art. 1.

tolto: Agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 23 della convenzione 25 maggio 1913, approvata colla legge 25 giugno detto anno, n. 763, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 2. - La concessione fatta coll'atto 3 febbraio 1902 e prorogata sotto l'osservanza delle condizioni stabilite colla presente convenzione per altri 46 anni, a partire dal 1° maggio 1933, percio' sara' duratura fino al 30 aprile 1979.

tolto: Art. 3. - In corrispettivo della concessione la Ditta paghera' al Demanio, a decorrere dalla stagione balneare immediatamente successiva alla data dell'approvazione della presente convenzione una quota parte dell'utile netto annualmente ritratto dall'esercizio della concessione medesima secondo i criteri indicati qui di seguito.

tolto: I proventi dell'esercizio, depurati da tutte le spese necessarie all'esercizio stesso (comprese quelle per le riparazioni e la manutenzione, art. 20; per le assicurazioni, art. 21; per gli oneri tributari facenti carico alla Ditta esercente, art. 32); e dalle quote di ammortamento del successivo art. 10, costituiscono l'utile netto. Tale utile netto di esercizio sara' stabilito in base al bilancio annuale che, corredato dai documenti giustificativi, la Ditta concessionaria dovra' presentare al Demanio, per la constatazione della sua regolarita' e per le sue eventuali osservazioni non piu' tardi del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

tolto: La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sara' liquidata, anno per anno, sull'utile netto cosi' stabilito, nella seguente misura:

tolto: sulle prime lire 20,000 il 10 per cento;

tolto: da lire 20,001 a lire 40,000 il 20 per cento;

tolto: da lire 40,001 a lire 60,000 il 30 per cento;

tolto: da lire 60,001 a L. 100,000 il 40 per cento;

tolto: oltre le lire 100,000 il 50 per cento.

tolto: Sino a quando non cominci a decorrere il correspettivo anzi stabilito la Ditta continuera' a pagare al Demanio l'annuo canone fisso di L. 1500 (lire millecinquecento).

tolto: Art. 4. - La quota spettante al Demanio a titolo di corrispettivo sull'utile netto di esercizio, giusta il precedente art.3, sara' versata nei modi e nei luoghi designati dall'Amministrazione Demaniale, entro il mese successivo a quello nel quale il Demanio, riconosciuta la regolarita' del bilancio dell'Azienda, avra' comunicato alla Ditta concessionaria la liquidazione della quota suddetta.

tolto: In caso di ritardo nel pagamento di tutto o di parte dei corrispettivi oltre le scadenze stabilite, si procedera' alla riscossione coattiva delle somme dovute e dei relativi interessi di mora nella ragione del 4 per cento, con le norme del testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639.

tolto: La Ditta concessionaria non potra' esercitare alcuna azione contro il Demanio, se prima non avra' giustificato legalmente il pagamento di ogni suo debito pei corrispettivi pattuiti.

tolto: Art. 5. - Qualora uno o piu' bilanci annuali dell'Azienda si chiudessero con una eccedenza di spese di esercizio sugli introiti lordi, tale perdita di esercizio sara' ripartita fra il Demanio ed il concessionario nelle medesime proporzioni degli utili, e la percentuale dovuta al Demanio sara' segnata a suo debito nel bilancio annuale.

tolto: Alla fine di ciascun decennio, a partire dal 1° maggio 1925, tale percentuale di perdita sara' dal Demanio rimborsata al concessionario mediante restituzione di tutte o parte delle somme percepite nel decennio stesso a titolo di compartecipazione degli utili.

tolto: In nessun caso il Demanio dello Stato potra' essere obbligato a restituire per percentuali di perdite di esercizio una somma maggiore di quanto avra' percepito per utili nel decennio, ne' sara' concesso dopo ciascun decennio di riportare nel bilancio annuale successivo le perdite che eventualmente non fossero state in tutto o in parte compensate con gli utili.

tolto: Art. 7. - La Ditta concessionaria, oltre i lavori e le forniture gia' eseguiti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902, dovra' - su progetto compilato a sua cura, ma soggetto a revisione tecnica e sanitaria per cura del Demanio - eseguire gli altri lavori e forniture qui appresso specificati, anticipandone l'importo:

tolto: 1° Costruzione di un nuovo stabilimento balneario sulla Grotta Gattulla e sistemazione della grotta stessa;

tolto: 2° Costruzione dell'accesso alla Grotta Fetida e sistemazione della Grotta stessa;

tolto: 3° Costruzione di strada di accesso agli Stabilimenti, di piazzali ed accessori;

tolto: 4° Sistemazione di due vecchi Stabilimenti balneari esistenti sulle Grotte Gattulla e Grande.

tolto: La spesa per la compilazione dei progetti sara' esposta nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

tolto: Art. 8. - Il Demanio provvedera' a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente art. 7 e precisamente le proprieta' private, rustiche e urbane che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate in rosso nel tipo dimostrativo che forma parte integrante della presente convenzione e che sostituisce il tipo annesso alla convenzione 25 maggio 1913 (Alleg. B).

tolto: L'indennita' di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate dalla Ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sara' contabilizzalo e ammortizzato nei modi indicati nel seguente art. 10 insieme alle somme erogate pei nuovi lavori.

tolto: I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo, e quelle gia' eseguite in conformita' del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

tolto: Art. 9. - Esecuzione, collaudo e liquidazione dei lavori e forniture. - L'Amministrazione demaniale avra' diritto di fare assistere alla esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al procedente art. 7 l'Ufficio tecnico di finanza.

tolto: Provvedera' inoltre al loro collaudo, per accertare se i lavori e le forniture sono stati eseguiti con buon materiale, secondo le migliori regole d'arte e in conformita' del capitolato speciale e dei relativi disegni.

tolto: Le spese per il collaudo, al pari di quelle per la vigilanza e la direzione dei lavori e delle forniture saranno esposte nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

tolto: L'importo dei lavori e delle forniture, come sopra collaudati, sara' liquidato dall'Amministrazione: per i lavori, in base agli stati finali, e per le forniture, in base alle fatture di acquisto o ad accordo con la Ditta.

tolto: In caso di disaccordo, l'importo tanto dei lavori quanto delle forniture sara' stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 14.

tolto: Art. 10. - L'importo dei nuovi lavori e forniture, liquidato in conformita' dell'art. 9, e anticipato dalla Ditta, nonche' la somma residua di L. 110,000 gia' erogata dalla Ditta stessa pei lavori eseguiti e collaudati in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 e non ancora ammortizzata, sara' ammortizzato in tante annualita' quante sono quelle della concessione, a partire dall'anno di esercizio 1925, verra' calcolato con l'interesse composto a scalare del 5 per cento, in una somma annua fissa ed uguale.

tolto: Cominciando con l'anno di esercizio 1925, in ciascun bilancio annuale che la Ditta concessionaria e' tenuta, giusta l'art. 3, a presentare al Demanio al fine di accertare l'utile netto di esercizio, sara' iscritta integralmente nella parte passiva l'anzidetta quota annua di ammortamento.

tolto: Qualora avvenga che in un bilancio, la quota medesima non trovi in tutto o in parte capienza sufficiente nei proventi dall'esercizio depurati dalle spese dell'esercizio stesso, la quota e la parte di essa che rimarra' insoddisfatta, sara' riportata, senza interessi pel ritardato ammortamento nei bilanci degli esercizi successivi, insieme alle annualita' di ammortamento di competenza.

tolto: Allo scadere della concessione, l'importo non ammortizzato tanto dei nuovi lavori e forniture di cui all'art. 7, quanto dei lavori compiuti in dipendenza del contratto 3 febbraio 1902 sara' rimborsato integralmente dal Demanio.

tolto: Art. 11. - E' soppresso.

tolto: Art. 12. - I nuovi lavori e le forniture contemplati nell'art. 7 dovranno completarsi entro il 30 aprile 1925, seguendo le norme che saranno prescritte dal Capitolato speciale di esecuzione annesso ai progetti. E' in facolta' della Ditta concessionaria di anticipare il compimento dei lavori e delle forniture summentovati, ma non potra' ritardarlo oltre lo stabilito termine senza l'autorizzazione del Demanio. In nessun caso la proroga potra' eccedere la durata di due anni. Trascorso il termine stabilito senza che la Ditta abbia integralmente adempiuto al suo obbligo, ad essa Ditta sara' applicata, per ogni anno di ritardo, una penalita' uguale ad un decimo dell'importo designato nel capitolato speciale, per ogni singola categoria di lavori non eseguita o eseguita solo in parte. Agli effetti di tale penalita' la frazione di anno vale per un anno intero.

tolto: Se pero' la mancata esecuzione dei lavori e delle forniture nel termine stabilito superasse la meta' dell'importo totale di tutte le nuove opere e forniture che la Ditta si e' obbligata di compiere, il Demanio potra' promuovere dal Collegio arbitrale di cui all'art. 40 l'immediata rescissione della concessione, applicando il disposto degli articoli 34 e 35 della presente convenzione.

tolto: Art. 13. - La regolare e completa esecuzione dei nuovi lavori, delle forniture e degli acquisti di cui agli articoli 7 e 8 sara' garantita da una cauzione speciale di lire 50 mila da prestarsi entro il mese successivo all'approvazione del contratto, mediante deposito in numerario, biglietti di Banca, o cartelle del Debito pubblico italiano, presso la Cassa depositi e prestiti.

tolto: Il Demanio dello Stato avra' facolta' di rivalersi sulla menzionata cauzione speciale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione che possa spettargli, delle penalita' di cui al precedente art. 12 e delle spese che dovesse sostenere in luogo e vece della Ditta concessionaria, per inadempienza della medesima nella esecuzione dei lavori, delle forniture ed acquisti suddetti. In tali casi la Ditta, nel termine improrogabile di 15 giorni, dovra' reintegrare la cauzione medesima nella stabilita somma di lire 50 mila.

tolto: Lo svincolo e la restituzione di questa speciale cauzione si fara' soltanto dopo completati e collaudati tutti i lavori, le forniture e gli acquisti convenuti, sempreche' dal relativo collaudo ne risulti la regolare ed esatta esecuzione; salvo legali impedimenti od opposizioni da parte di terzi.

tolto: Art. 15. - I mobili occorrenti per l'arredamento completo di tutti gli stabilimenti tanto vecchi che di nuova costruzione, gli impianti per l'illuminazione, per le suonerie elettriche ed eventualmente, gli impianti telefonici, per mettere in comunicazione le diverse parti degli stabilimenti e i diversi stabilimenti fra loro, dovranno essere provveduti a cura e spese della Ditta concessionaria giusta progetti da approvarsi dal Demanio.

tolto: L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per l'arredamento quanto per gli impianti, sara' ammortizzato coi criteri di cui all'art. 10. In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli impianti e dell'arredamento sara' stabilito dal Collegio arbitrale previsto dall'art. 14.

tolto: L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione dei mobili ed impianti anzidetti sara' compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda. Al termine della concessione, o nei casi di rescissione, scioglimento o riscatto del contratto, tutti i mobili e gli impianti rimarranno in proprieta' dell'Amministrazione del Demanio, che sara' tenuta a rimborsarne il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato.

tolto: Art. 16. - Qualora la Ditta concessionaria, oltre alla cura dei bagni e fanghi coi prodotti delle sorgenti delle tre Grotte, ritenesse conveniente pel maggiore incremento dell'Azienda termale, d'introdurre negli stabilimenti o aggiungere ad essi altre cure complementari o accessorie avra' facolta' di farlo previo accordo col Demanio, che si pronunciera' sentita l'autorita' sanitaria. A tal fine, i progetti coi preventivi della spesa per la fornitura degli apparecchi e per gli impianti necessari dovranno essere sottoposti all'approvazione del Demanio, al quale e' anche riservato il diritto di collaudo dei medesimi.

tolto: Fermo nel Demanio il diritto alla eventuale liquidazione del corrispettivo sui conseguenti maggiori utili netti dell'azienda, gli apparecchi e gli impianti autorizzati per siffatte cure complementari ed accessorie, dovranno essere provvisti ed eseguiti a spese della Ditta concessionaria. L'importo risultante dalle fatture di acquisto o stabilito di comune accordo tanto per gli apparecchi, quanto per gli impianti, sara' ammortizzato in conformita' dell'art. 10.

tolto: In difetto di accordo nella valutazione, il valore degli apparecchi e degli impianti, sara' stabilito dal Collegio arbitrale previsto dell'art. 14. L'onere della manutenzione, delle riparazioni e della sostituzione degli apparecchi ed impianti di cui sopra, sara' compreso fra le spese di esercizio nella parte passiva del bilancio dell'Azienda.

tolto: Tali apparecchi ed impianti rimarranno di proprieta' del Demanio, il quale, al termine della convenzione o in caso di rescissione, scioglimento o riscatto, sara' tenuto a rimborsare il residuo importo eventualmente non ancora ammortizzato. Degli apparecchi ed impianti in parola, come pure dei mobili ed impianti indicati nell'articolo precedente, si fara' un inventario da sottoporre a revisione annuale, col concorso del Demanio, alla chiusura dell'esercizio allo scopo di constatare le variazioni di consistenza e lo stato di manutenzione.

tolto: Art. 17. - Subaffitto e cessione - Costituzione di' Societa'. - E' assolutamente vietato alla Ditta concessionaria di subaffittare in tutto o in parte o di cedere in qualunque modo a terzi lo esercizio totale o parziale delle tre grotte e degli stabilimenti balneari ed annessi, senza il previo consenso del Demanio, sotto pena della rescissione del contratto, in conformita' dei successivi articoli 34 e 35.

tolto: La Ditta concessionaria pero', senza che venga meno la sua diretta responsabilita' come contraente coll'Amministrazione demaniale, potra' associarsi altre persone ed anche costituire una Societa', se e come giudichera' piu' opportuno per il buon esito dell'impresa.

tolto: Nel caso addivenga alla costituzione di una Societa', fara' parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Direttore generale del Demanio e uno dei sindaci della Societa' stessa sara' nominato dal Demanio.

tolto: Art. 23. Ultimati e collaudati tutti i nuovi lavori di che all'art. 7, la Ditta concessionaria non potra' modificare lo stato delle tre Grotte, degli edifici ed accessori e neppure farvi qualsiasi lavoro, tranne quelli di riparazione e manutenzione di cui all'art. 20 senza il previo assenso dell'Amministrazione Demaniale.

tolto: In caso di trasgressione essa Ditta sara' responsabile dei danni e delle spese ed obbligata a rimettere le cose in primiero stato, tranne che l'Amministrazione non preferisca di ritenere le opere eseguite senza autorizzazione, nel quale caso non sara' tenuta a corrispondere compensi di sorta, neppure al termine della convenzione.

tolto: Se durante il primo trentennio a datare dall'approvazione della presente convenzione la Ditta concessionaria riconoscesse la necessita' o la convenienza di eseguire altri lavori per ampliamento degli stabilimenti esistenti, per costruzione di nuovi stabilimenti, per dotare gli stabilimenti stessi di strade di accesso piu' comode e per sistemare un tratto di spiaggia per la cura complementare dei bagni di mare, il Demanio s'impegna fin d'ora a dare il relativo consenso a condizione:

tolto: a) che i progetti di questi nuovi lavori siano sottoposti al preventivo esame dell'Amministrazione demaniale e ne riportino l'approvazione;

tolto: b) che la spesa per questi nuovi lavori sia ammortizzata coi criteri di cui all'art. 10, nel periodo intercedente tra l'atto di collaudo e la scadenza della convenzione.

tolto: A tali nuovi lavori saranno estese tutte indistintamente le prescrizioni e condizioni pattuite nella presente convenzione per gli altri lavori ed impianti compreso il corrispettivo in forma di quota proporzionale da attribuirsi al Demanio sugli eventuali maggiori utili netti dell'esercizio.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1922-06-26;1051~convenzione-art1 · fonte del testo

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