Art. 8 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)
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In corrispettivo della costruzione dei due tronchi Boiano-Cantalupo, Cantalupo-Carpinone, e degli obblighi assunti per questi due tronchi e per quello da Bosco Redole a Boiano fino alla scadenza della concessione della Rete Meridionale, a senso dell'articolo 13 sopra ricordato, saranno pagate alla Societa' sei annualita' eguali di lire un milione seicentomila (lire 1,600,000) cadauna, entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, senza detrazione alcuna per tasse od imposte presenti e future.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
