Art. 7 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)
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Il tronco Bosco Redole-Boiano gia' costrutto dallo Stato, sarti accettato ed esercitato dalla Societa' a partire dalla data di promulgazione della legge approvante la presente Convenzione, come se fosse stato costruito dalla Societa' medesima, agli effetti dell'articolo 13 della Convenzione 20 giugno 1888 sovra richiamata. Per i lavori di completamento di quel tronco chiesti dalla Societa' nell'atto della consegna definitiva a norma dell'art. 87 del Capitolato annesso al contratto di esercizio, approvato colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, ai quali non fu ancora provvedute, e per le eventualita' degli altri lavori di completamento e di consolidamento che si rendessero necessari in quel tronco nel periodo che decorrera' fino all'apertura dell'esercizio dell'intera linea Isernia-Campobasso, rimane stabilito il compenso a corpo nella somma di lire sessantamila (60,000) che sara' pagata dallo Stato alla Societa' nel termine di un mese dall'accennata promulgazione, indipendentemente da quanto e' stabilito nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
