Art. 5 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)
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Sara' provveduto a spese dello Stato a quanto possa occorrere per l'innesto della linea Isernia-Campobasso alle linee Campobasso-Benevento ed Isernia-Solmona, compreso il servizio di acqua.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
