Art. 1 (Convenzione per le Strade Ferrate Meridionali)
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[1]Convenzione colla Societa' per le Strade Ferrate Meridionali per la costruzione dei due tronchi: Boiano-Cantalupo: Cantalupo-Carpinone e per l'esercizio dell'intera linea complementare Isernia-Campobasso.
[2]Fra:
[3]S. E. il ministro dei lavori pubblici, commendatore avvocato Giuseppe Saracco e S. E. il ministro del Tesoro, barone commendatore Sidney Sonnino contraenti in nome dello Stato ed il commendatore Secondo Borgnini direttore generale della Societa' Italiana per le strade ferrate Meridionali, contraente in nome della Societa' medesima, come da delegazione conferitagli alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Societa' in data 16 gennaio 1896, si e' addivenuto alla seguente convenzione:
[4]Art. 1.
[5]E' accordata alla Societa' Italiana per le Strade Ferrate Meridionali la concessione della costruzione dei due tronchi di ferrovia da Boiano a Cantalupo e da Cantalupo a Carpinone e la concessione dell'esercizio dei tronchi suddetti unitamente al tronco Bosco Redole-Boiano gia' costrutto dallo Stato, e cosi' dello esercizio dell'intera linea Campobasso-Isernia, il tutto alle condizioni della Convenzione 20 giugno 1888 approvata colla legge 20 luglio 1888 n. 5550, serie 3ª, salve le modificazioni appresso indicate.
Testo in vigore dal 10 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
